Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge si intendono per:
- 1)provenienza: la localita' in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;
- 2)regione di provenienza: l'insieme di localita', in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varieta', con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;
- 3)origine: la localita' in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure localita' da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
