Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'amministrazione o a terzi. Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-17;69~artunico · fonte del testo