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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)). Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorita' regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, puo' disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennita' di occupazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)). Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2005 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art16 · fonte su Normattiva