Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Art. 19 — Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010. Leggi il testo vigente →

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazioni, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE. Il corrispettivo e' determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita' della produzione di energia elettrica e l'ottimale sfruttamento del campo geotermico. Con propria delibera il CIPE fissa altresi' i criteri per la determinazione del prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'interesse dell'approvvigionamento energetico del Paese, decreti la cessione all'ENEL, su proposta del concessionario, per la produzione di energia elettrica. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL, a valere sulla cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso del maggiore onere sostenuto il cui importo, tuttavia, non potra' in ogni caso superare il contributo per onere termico riconosciuto all'ENEL stesso dalla vigente normativa.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art19 · fonte su Normattiva