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L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attivita' svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico. La relazione e' trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacita' tecniche. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art2 · fonte su Normattiva