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Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. All'onere per l'anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art21 · fonte su Normattiva