Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
Art. 24 — Regolamento di attuazione
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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati:
- 1)criteri e modalita' per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;
- 2)i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
- 3)i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;
- 4)lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;
- 5)le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita';
- 6)le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
- 7)le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;
- 8)la revisione, con criteri di gradualita', dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge;
- 9)di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
