Art. 6 — Classificazione delle risorse
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Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne da' immediata comunicazione alle Regioni ed ai Comuni interessati curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
