Art. 7 — Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale
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La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale e' rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3. La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in contitolarita' alle stesse condizioni di cui al comma 5 del precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
