Art. 8 — Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale
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La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale e' rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o piu' Regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le Regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
