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Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

  • a)e' escluso il pagamento in misura ridotta;
  • b)il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art10 · fonte su Normattiva