All'articolo 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonche' le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA e' tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima".

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art10 · fonte su Normattiva