Art. 11 — Distribuzione di carte d'identità ai comuni
Per il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato" - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
