Art. 26 — Norma finale
In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma l sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
