L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio). - 1. I criteri dell'integrita' dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. 2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia 4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate".

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art25 · fonte su Normattiva