Art. 7 — Disposizioni transitorie
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Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore. ((2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei requisiti delle imprese di pulizia))
Testo in vigore dal 6 maggio 1994 al 6 dicembre 2000
