Il commercio delle bombole per metano e' libero. Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 1, non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole a questo scopo deve essere effettuata entro trenta giorni dall'acquisto presso il fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento. I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art5 · fonte del testo