Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, e' punito con l'ammenda, ((da lire 200.000 a lire 600.000)) per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione relativa. 2 Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonche' i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 giugno 1990, n. 145

2

La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."

Testo vigente dal 14 giugno 1990

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, e' punito con l'ammenda, da tolto: L. 4000 a L. 12 aggiunto: lire 200.000 a lire 600.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 giugno 1990, n. 145

    La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art6 · fonte del testo