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Alle concessioni assentite e alle locazioni stipulate a norma degli articoli precedenti si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, di approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni di legge che prevedono, in favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti, l'utilizzazione gratuita di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

Testo in vigore dal 24 luglio 1986 al 2 febbraio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art3 · fonte su Normattiva