Art. 11 — Patrocinio a spese dello Stato
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Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari. Lo stato di non abbienza e' desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante e' analfabeta la dichiarazione e' sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti. La dichiarazione deve contenere l'indicazione:
- 1)del reddito di lavoro;
- 2)delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilita' o comunque il godimento;
- 3)dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprieta' o altro diritto reale;
- 4)dei beni mobili registrati. La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato. Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilita' penali e sulle conseguenze civili cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace. In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, puo' su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emano' il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo. Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza.
Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002
