Art. 12 — Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore
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Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi. Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, e' richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.
Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002
