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Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi. Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, e' richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 203/1986

    Questione inammissibile
    18 luglio 1986

    È manifestamente inammissibile - per mancanza di alcun riferimento alla fattispecie concreta del giudizio a quo, con conseguente preclusione del successivo controllo della Corte in punto di rilevanza - la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma primo, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria) sollevata sul presupposto che detta norma, in quanto prevede il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione del limite massimo di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dall'art. 11 della stessa legge, determini una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini in relazione alla sussistenza o meno di un rapporto di coniugio.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art12 · fonte su Normattiva