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Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino alla entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.

Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art15 · fonte su Normattiva