Art. 12 — Disciplina transitoria
Le cooperative sociali gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
Testo vigente dal 3 dicembre 1991
