Art. 22 — Modificazioni statutarie
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
Testo vigente dal 6 aprile 1971
