Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Testo vigente dal 6 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;127~art22 · fonte su Normattiva