Disciplina delle cooperative sociali

Art. 9 — Normativa regionale

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari, nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le coop- erative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalita' degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. Le regioni emanano altresi' norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime.

Testo vigente dal 3 dicembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 202/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    La disposizione che pone a carico delle ordinarie disponibilità finanziarie delle regioni gli oneri necessari per far fronte alle misure a favore della promozione, del sostegno e dello sviluppo della cooperazione sociale, può essere interpretata conformemente alla ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (v. massima A), nel senso che gli oneri in questione sono da riferirsi alle attività di cooperazione sociale rientranti in ambiti materiali già trasferiti o delegati alle competenze regionali e pertanto non può essere considerata contrastante con gli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 8 novembre 1991, n. 381, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, Cost).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art9 · fonte su Normattiva