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I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art1 · fonte su Normattiva