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Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massima anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente legge. Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:
- a)i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;
- b)gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;
- c)i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a piu' strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;
- d)le impurita' vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonche' gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 16 gennaio 1986
