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Una commissione, nominata con decreto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione e' vincolante ed inappellabile. Ove tale parere sia favorevole, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvedera' di conseguenza con proprio decreto.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 4 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art14 · fonte su Normattiva