I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore e' tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita. Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale. Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita': l'interessato ha facolta' di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Testo vigente dal 8 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art18 · fonte su Normattiva