Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Testo vigente dal 8 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art19 · fonte su Normattiva