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Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione. Sono altresi' soggetti alle disposizioni della presente legge: i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili; le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonche' le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso; i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art2 · fonte su Normattiva