Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 8 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art24 · fonte su Normattiva