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((Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonche' alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983)).

Testo in vigore dal 16 gennaio 1987 al 4 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art26 · fonte su Normattiva