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Per i prodotti tessili composti da due o piu' fibre destinate al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle composizioni percentuali previste dal precedente articolo e' ammessa una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 16 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art7 · fonte su Normattiva