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I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; e' pero' ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Il prodotto tessile composto di due o piu' parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali. Due o piu' prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 16 gennaio 1987
