Con le medesime modalita' di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalita' organizzata.

Testo vigente dal 23 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-07;36~art3 · fonte su Normattiva