Con le medesime modalita' di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalita' organizzata.
Testo vigente dal 23 febbraio 1987
