Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Testo vigente dal 23 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-07;36~art4 · fonte su Normattiva