Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1979 al 25 aprile 2001. 463 parole tolte, 11 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Le domande di inquadramento redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, devono essere prodotte all'ufficio imposte presso cui il richiedente svolge l'incarico di messo notificatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda l'interessato deve indicare:
tolto: 1) cognome e nome;
tolto: 2) data e luogo di nascita;
tolto: 3) stato di famiglia;
tolto: 4) possesso della cittadinanza italiana;
tolto: 5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
tolto: 6) se abbia riportato condanne penali;
tolto: 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
tolto: 8) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
tolto: 9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;
tolto: 10) domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni. La firma posta in calce alla domanda dovra' essere vistata dal capo dell'ufficio ricevente. Il requisito della buona condotta e' accertato d'ufficio. A corredo della domanda di assunzione devono essere allegate:
tolto: a) copia autentica, del provvedimento di autorizzazione da cui risulti inequivocabilmente la data in cui e' stato conferito l'incarico di svolgere le mansioni di messo notificatore, da rilasciarsi, in carta semplice, dal capo dell'ufficio che ha concesso l'autorizzazione stessa;
tolto: b) una dichiarazione in carta semplice da rilasciarsi dal competente capo dell'ufficio da cui risulti che l'interessato ha effettivamente ed ininterrottamente svolto le mansioni di messo notificatore e che le svolgeva anche alla data del 1 dicembre 1976. Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici presso cui sono stati assegnati, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:
tolto: a) estratto dell'atto di nascita;
tolto: b) certificato di cittadinanza italiana;
tolto: c) certificato di godimento dei diritti politici;
tolto: d) certificato penale;
tolto: e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
tolto: f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego a cui aspira. Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro. Nel predetto certificato, come nella dichiarazione, dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1978-12-23;853~art2 · fonte del testo