Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1979 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Al personale di cui agli articoli 1 e 4 spetta, a titolo di rimborso spese, per ogni notifica effettuata, un compenso di L. 100. I compensi per il rimborso spese di notifica di cui al comma precedente saranno corrisposti con i fondi stanziati sul capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze del corrente esercizio finanziario, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1979 al 25 aprile 2001
