Art. 36 — Risoluzione del rapporto di lavoro
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I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, ((ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione)). I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 5 aprile 2001
