Art. 54 — Disposizioni di attuazione
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[1]Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e' istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22 24 e 27.
[2]21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 2001, n. 62
21La L. 7 marzo 2001, n. 62 ha disposto (con l'art. 21 comma 1) che e' abrogato l' articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella parte in cui dispone l'espressione di un parere sulle tirature, previste dall'art. 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Testo in vigore dal 5 aprile 2001 al 1 gennaio 2019
