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[1]Chiunque intenda inviare all'estero, per Mostre o Esposizioni, opere d'arte antica, manoscritti, incunaboli della stampa e libri rari, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

[2]Il Ministro puo' subordinare la propria autorizzazione a determinate condizioni e garanzie.

[3]L'autorizzazione puo' essere negata dal Ministro in casi eccezionali, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze o delle arti.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-11;50~art2 · fonte del testo