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[1]Per le opere, di cui e' autorizzato l'invio all'estero per Mostre o Esposizioni, sara' rilasciata dagli uffici di esportazione di oggetti di antichita' e di arte o dalle Regie soprintendenze bibliografiche la licenza di esportazione temporanea, previa determinazione del valore dell'opera in base alle norme in vigore.

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale, quando riconosca nella mostra o esposizione una alta finalita' culturale, puo', di concerto con quello per le finanze, consentire l'esonero dal deposito cauzionale di cui all'art. 164 del regolamento approvato con il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-11;50~art3 · fonte del testo