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[1]Nell'interno del Regno non puo' essere tenuta ogni anno piu' di una Mostra o Esposizione nazionale con opere d'arte antica di proprieta' dello Stato o di qualsiasi altro ente e istituto legalmente riconosciuto.
[2]Le Mostre a carattere locale possono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, in numero non maggiore di due ogni anno, soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprieta' dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino in maggior parte nella citta' stessa dove la Mostra avrebbe sede.
[3]Le relative domande dovranno pervenire al Ministro per l'educazione nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intende tenere la Mostra o Esposizione.
[4]Le Mostre contemplate in questo articolo saranno autorizzate previo concerto con i Ministri per le finanze, per le Corporazioni e per la cultura popolare.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950
