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[1]Nel caso in cui l'opera, della quale e' stato autorizzato l'invio all'estero per Mostre o Esposizioni, non viene reimportata nel termine fissato con il decreto di autorizzazione, si applicano le disposizioni attualmente in vigore per i casi di mancata reimportazione di cose di interesse artistico o storico.
[2]Detto termine puo', su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso non puo' superare la durata della Mostra o Esposizione.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950
