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[1]Nel caso in cui l'opera, della quale e' stato autorizzato l'invio all'estero per Mostre o Esposizioni, non viene reimportata nel termine fissato con il decreto di autorizzazione, si applicano le disposizioni attualmente in vigore per i casi di mancata reimportazione di cose di interesse artistico o storico.

[2]Detto termine puo', su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso non puo' superare la durata della Mostra o Esposizione.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1940-01-11;50~art7 · fonte del testo