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[1]Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Mostre o Esposizioni di opere di artisti viventi o di opere cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, ne' alle Mostre o Esposizioni a scopo commerciale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai - Di Revel - Ricci - Pavolini
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950
