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1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'articolo 2357-bis, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere ef- fettuati in borsa alla chiamata di chiusura. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate in borsa effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una societa' controllata. 3. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del codice civile. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della societa' controllante possedute da dipendenti della societa' emittente e ai medesimi assegnate a norma dell'articolo 2349 del codice civile o da essi sottoscritte a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 dello stesso codice. 5. All'articolo 4, primo comma, n. 2), del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche', nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art12 · fonte su Normattiva