Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

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Il soggetto o i soggetti che intedono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla CONSOB:

  • a)il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;
  • b)le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;
  • c)il quantitativo minimo di accettazione, perche' l'offerta diventi irrevocabile;
  • d)il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di societa' fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da societa' controllate;
  • e)il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;
  • f)le date e le modalita' del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;
  • g)le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;
  • h)informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;
  • i)eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta;
  • l)i compensi degli intermediari;
  • m)se l'offerta e' stata comunicata alla societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta;
  • n)la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 20;
  • o)i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quatitativo richiesto.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art14 · fonte su Normattiva