Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

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1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo piu' alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovra' corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza. 2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta e' fatto divieto alla societa' emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. 3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle. 4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere operazioni che possano modificare in maniera significativa l'attivo o il passivo della societa' o che li inducano ad assumere impegni senza contropartita. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente. 6. E' fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art16 · fonte su Normattiva