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1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia gia' la proprieta', il possesso, l'usufrutto o il pegno. 2. E' nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art18 · fonte su Normattiva